L.R.
14 febbraio 1995, n. 6 (1).
Ristrutturazione
organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 febbraio 1995, n. 9.
Legge
modificata con L.R. 27 dicembre 2001, n.
36.
Art.
1
Ristrutturazione.
1.
La presente legge promuove la ristrutturazione organica e funzionale
dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale
29 aprile 1974, n. 31, modificata con la legge regionale 12 agosto 1982, n. 41.
2.
L'Istituto è ente pubblico dotato di propria autonomia statutaria,
organizzativa e contabile, con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza
della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi,
pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue
finalità.
Art.
2
Statuto.
1.
Lo statuto dell'Istituto deve essere in armonia con i principi statutari e la
legislazione della Regione dell'Umbria nonché assicurare il rispetto dei
criteri generali sanciti dalla presente legge.
2.
Le deliberazioni in materia statutaria, da adottarsi, da parte dell'Assemblea
dell'Istituto, con la maggioranza di due terzi dei presenti, sono sottoposte
all'approvazione del Consiglio regionale.
Art.
3
Soci.
1.
Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche o private,
organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.
2.
Alle persone giuridiche pubbliche e private è attribuita la qualifica di «soci
istituzionali», agli altri quella di «soci ordinari».
Art.
4
Organi.
1.
Gli organi dell'Istituto sono l'Assemblea, il Consiglio d'amministrazione, il
Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.
Art.
5
L'Assemblea.
1.
L'Assemblea è composta dai soci ordinari e istituzionali e dai rappresentanti
dei soci non persone fisiche, nella misura di uno per ciascuno.
2.
Spetta all'Assemblea:
a)
approvare i programmi di attività dell'Istituto che sono trasmessi al Consiglio
regionale per il relativo esame;
b)
approvare i bilanci preventivi consuntivi;
c)
eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza dei
soci istituzionali e di quelli ordinari;
d)
nominare i revisori dei conti di sua spettanza;
e)
nominare il Comitato scientifico;
f)
approvare i regolamenti;
g)
deliberare in materia statutaria.
Art.
6
Consiglio
d'amministrazione.
1.
Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto è composto di sette membri, di cui
tre eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, e quattro eletti
dall'Assemblea, due in rappresentanza dei soci istituzionali e due in
rappresentanza dei soci ordinari.
2.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e ad esso si applicano
le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e
la proroga degli organi amministrativi.
3.
Spetta al Consiglio d'amministrazione la gestione dell'Istituto, con
riferimento a tutti i compiti non espressamente attribuiti ad altri organi.
Art.
7
Comitato
scientifico.
1.
Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea la nomina del Comitato
scientifico, composto dal Presidente dell'istituto e da quattro membri scelti
tra studiosi di chiara fama nelle scienze storiche e sociali.
2.
Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente dell'Istituto.
3.
Il Comitato scientifico è organo di consulenza dell'Assemblea e del Consiglio
di amministrazione, in ordine alla definizione e attuazione del programma di
attività, allo svolgimento di manifestazioni e ad ogni altra iniziativa
dell'Istituto.
4.
Il Comitato scientifico può proporre al Consiglio di amministrazione l'adozione
di iniziative, l'instaurazione di rapporti di collaborazione e la stipula di
convenzioni e accordi con altri enti od organismi.
5.
I membri del Comitato scientifico possono essere invitati alle riunioni
dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto programmi
ed iniziative, con diritto di parola.
6.
Il Comitato scientifico dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.
7.
Il compenso per i membri del Comitato scientifico è determinato dal Consiglio
di amministrazione.
Art.
8
Presidente
e Vicepresidente.
1.
Il Presidente e il Vicepresidente dell'Istituto sono eletti dai Consiglio
d'amministrazione nel proprio seno.
2.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovrintende
all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio d'amministrazione
e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi.
Art.
9
Collegio
dei revisori.
1.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due
supplenti.
2.
Uno dei membri effettivi, con funzioni di presidente del Collegio, è nominato
dal Consiglio regionale.
3.
I due membri effettivi restanti e i due supplenti sono nominati dall'Assemblea
dell'Istituto.
4.
Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo
della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.
Art.
10
Controllo.
1.
Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta
regionale i seguenti atti dell'Istituto:
a)
il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
b)
i regolamenti;
c)
l'affidamento del servizio di tesoreria;
d)
l'alienazione e l'acquisto di immobili;
e)
l'assunzione di prestiti e di mutui;
f)
le spese che impegnino il bilancio per oltre tre anni.
2.
Le deliberazioni di cui al primo comma diventano esecutive se la Giunta
regionale non ne pronuncia l'annullamento entro 20 giorni dal ricevimento delle
stesse o se, entro tale termine, dà comunicazione di non riscontrare vizi di
legittimità.
3.
La esecutività è sospesa, per una sola volta, se nel termine di cui al comma 2,
la Giunta regionale dispone la richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi
di giudizio. In tale caso la deliberazione diventa esecutiva se la Giunta
regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento
dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio da parte dell'Istituto o
se, entro tale termine, dà comunicazione di non riscontrare vizi di
legittimità.
Art.
11
Contabilità.
1.
Il bilancio dell'Istituto deve perseguire il pareggio finanziario.
2.
I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria e
dimostrati nel conto consuntivo annuale.
3.
Il bilancio preventivo è deliberato dall'Assemblea dei soci e trasmesso, ai
sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, e successive
modificazioni ed integrazioni, alla Giunta regionale entro il 1° settembre
dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce. Il conto consuntivo è
trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell'anno successivo
all'esercizio cui è riferito.
4.
La contabilità e l'attività contrattuale dell'Istituto sono disciplinate con
apposito regolamento, da adottare in armonia con i principi desumibili dalla
legislazione regionale vigente in materia.
Art.
12
Entrate.
1.
Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali annuali, dal
contributo finanziario annuale della Regione, da eventuali rendite
patrimoniali, da corrispettivi di prestazioni e da ogni altro provento
derivante da contributi, lasciti o donazioni.
2.
Le quote sociali sono fissate dal Consiglio d'amministrazione e differenziate
in rapporto alle categorie dei soci.
Art.
13
Struttura.
1.
La struttura operativa dell'Istituto è costituita nelle forme e modalità
previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, per quanto
attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della
dotazione organica.
Art.
14
Concorso
della Regione al finanziamento dell'Istituto.
1.
La Regione dell'Umbria concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto:
a)
con l'assegnazione del personale necessario al funzionamento della struttura di
cui all'art. 13;
b)
con la messa a disposizione di locali per la sede, di arredi ed attrezzature;
c)
con un contributo annuale alle spese di funzionamento.
Art.
15
Norma
finanziaria.
1.
Per le finalità di cui alla lettera c), dell'art. 14 della presente legge, è
autorizzata per l'anno 1995, sia in termini di competenza che di cassa, la
spesa di L. 81.000.000.
2.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con lo stanziamento già
previsto per detto anno all'esistente capitolo 800, rif. bilancio pluriennale
1092031.
3.
Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente
determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, e successive modifiche ed
integrazioni.
Art.
16
Norma
transitoria.
1.
Fino alla costituzione dei nuovi organi sono prorogati quelli in carica al
momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2.
La proroga di cui al comma 1 ha la durata massima di 60 giorni, trascorsi i
quali gli organi decadono;
gli
atti da essi eventualmente adottati dopo tale data sono nulli.
3.
Durante il periodo di proroga gli organi possono adottare esclusivamente atti
urgenti e indifferibili, con espressa indicazione dei motivi.
4.
Decorso il termine di cui al comma 2 senza che gli organi siano stati
ricostituiti, provvede a tal fine il Presidente della Giunta regionale entro il
termine di 15 giorni.
5.
In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assemblea dell'Istituto
ristrutturato è convocata dal Presidente uscente. Essa provvede, nella prima
seduta, all'adozione dello statuto, da inviare al Consiglio regionale per
l'approvazione, ed all'elezione dei componenti gli organi.
Art.
17
Abrogazione.
1.
Sono abrogate la legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, la legge regionale 10
aprile 1975, n. 21 e la legge regionale 12 agosto 1982, n. 41.
2.
Fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo statuto dell'Istituto,
la legge regionale 10 aprile 1975, n. 21, conserva efficacia limitatamente alle
norme compatibili con quelle della presente legge.